Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza (salvo eventuali proroghe), al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa sia nel settore pubblico che in quello privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere ed esibire, su richiesta, la Certificazione Verde COVID-19, così come previsto dal Decreto Legge del 21 settembre 2021 n. 127 che ha aggiunto nuove disposizioni urgenti sull’impiego del GREEN PASS in ambito lavorativo.
Cosa si intende con "Certificazione Verde"?!?
La Certificazione verde, chiamata anche Green pass, è una certificazione in formato digitale e stampabile emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute.
Viene rilasciata sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni e Province Autonome relativi a:
- lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19;
- la guarigione dall’infezione da Covid-19,nei sei mesi precedenti;
- l’effettuazione di un test molecolare, nelle 72 ore precendenti, o antigenico rapido, nelle 48 ore precedenti, con risultato negativo.
La Certificazione verde contiene un codice a barre bidimensionale (il QR code) con una firma digitale del Ministero della Salute, che permettono di verificarne l’autenticità e la validità.
Tutti sono soggetti al decreto Green Pass?
L’obbligo si estende a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni.
Quanto sopra indicato non ricade sui soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
Cosa succederà dal 15 ottobre?!?
I lavoratori potranno esibire il GREEN PASS in formato digitale oppure cartaceo il quale sarà verificato, da soggetto incaricato dal Datore di Lavoro, mediante lettura del QR Code. Nessun dato verrà registrato e conservato in ambito aziendale.
Nel caso in cui un lavoratore dovesse comunicare di essere sprovvisto della Certificazione Verde COVID-19 o qualora ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta Certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza (salvo eventuali proroghe), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per i giorni di assenza ingiustificata non sarà dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento.
In aziende con meno di 15 dipendenti…
Nell’ambito privato, per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il Datore di Lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
Per il pubblico, gli organi costituzionali, ciascuno nell’ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui al Decreto Legge.
Modalità di verifica e APP “VerificaC19″…
I Datori di Lavoro sono tenuti ad informare i propri lavoratori circa le disposizioni del Decreto Legge in argomento (scarica la lettera informativa) e a verificare il rispetto di tale adempimento, predisponendo le modalità operative ed organizzative per effettuare tali verifiche, considerando in maniera prioritaria, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. Sarà, quindi, necessario provvedere all’aggiornamento dei propri protocolli interni in merito alle “misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” (scarica esempio di aggiornamento) (scarica il cartello informativo).
Oltre a quanto sopra, i datori di lavoro potranno delegare tale controllo, con atto formale (scarica la lettera di delega), altri soggetti che provvederanno alla verifica del possesso e della validità della Certificazione Verde mediante l’applicazione “VerificaC19” scaricabile su dispositivo mobile o altra apparecchiatura idonea messe a disposizione dal Datore di Lavoro ed utilizzabile anche senza connessione internet.
Il verificatore è altresì autorizzato ad accertarsi dell’identità del soggetto sottoposto a controllo richiedendo l’esibizione di un documento d’identità in corso di validità e verificando la corrispondenza dei dati anagrafici con quelli visualizzati dall’Applicazione.
È possibile scaricare VerificaC19 in modo del tutto gratuito su dispositivi Android e iOS, direttamente dalle piattaforme:
- per Android dal Play Store di Google
- per iOS dall’App Store di Apple
L’applicazione è stata sviluppata dal Ministero della Salute nel pieno rispetto delle norme che regolano la tutela della Privacy, per ulteriori dettagli si rimanda al manuale d’uso (scarica il manuale) per i verificatori e a quanto contenuto nel sito: www.dgc.gov.it.
Sanzioni…
L’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in assenza di GREEN PASS è punito con la sanzione amministrativa stabilita in euro da 600 a 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
È prevista una sanzione amministrativa anche per i Datori di Lavoro stabilita in euro da 400 a 1.000 in caso di mancanza della verifica del rispetto delle regole, di predisposizione di modalità della verifica del GREEN PASS o di accesso in violazione al divieto.
Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, cui sono trasmessi gli atti relativi alla violazione da parte dei soggetti incaricati dell’accertamento.
Linee guida di applicazione del Decreto
Restiamo in attesa di ulteriori linee guida e chiarimenti da parte del Ministero.
Materiale utile
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