Dal nuovo protocollo anticontagio del 06 aprile 2021 alle procedure per la riammissione in azienda dei lavoratori precedentemente valutati positivi al virus SARS-CoV-2.
Cosa dobbiamo sapere…
Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro
In data 06 aprile 2021 è stato pubblicato il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” che aggiorna e rinnova i precedenti accordi (Protocollo del 24/04/2020).
Il sopracitato Protocollo contiene le linee guida condivise per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio; all’interno dello stesso sono quindi riportate indicazioni operative aggiornate, per incrementare negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.
Pertanto le aziende dovranno provvedere ad aggiornare i relativi Protocolli di Gestione Aziendale al fine di adeguarli con le nuove indicazioni.
Indicazione per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia COVID-19 correlata
In data 12 aprile 2021 è stata pubblicata la circolare riportante “Indicazioni circa la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia COVID-19 correlata” e la certificazione che il lavoratore stesso deve produrre al datore di lavoro.
La circolare propone, quindi, le indicazioni procedurali a seconda delle casistiche che potrebbero configurarsi e che di seguito vengono riportate.
Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero
Per il reintegro progressivo di quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, il Medico Competente, ove nominato, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua visita medica (art. 41, c.2 lett. e-ter del D. Lgs. 81/08 s.m.i.) al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendetemente dalla durata dell’assenza per malattia.
Tale modalità è prevista quindi per i lavoratori che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave oppure per coloro che sono stati ricoverati in terapia intensiva.
Lavoratori positivi sintomatici
I lavoratori risultati positivi e che presentano sintomi di malattia, diversi da quelli indicati al punto precedente, possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non si considerano anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo), accompagnato da un test molecolare con esito negativo. Il test viene eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi.
Condizioni per il rientro in servizio: ISOLAMENTO di 10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + TEST NEGATIVO
Il lavoratore per il reintegro, invia, anche in modalità telematica, al Datore di Lavoro, per il tramite del Medico Competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Lavoratori positivi asintomatici
I lavoratori risultati positivi, ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni, seguito da un test molecolare con esito negativo.
Condizioni per il rientro in servizio: ISOLAMENTO di 10 giorni + TEST NEGATIVO
Anche in questo caso il lavoratore per il reintegro, invia, anche in modalità telematica, al Datore di Lavoro, per il tramite del Medico Competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Lavoratori positivi a lungo termine
I soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare e che non presentano sintomi da almeno una settimana (ad eccezione di anosmia e ageusia/disgeusia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.
Invece, ai fini del rientro i servizio, i lavoratori risultati positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
Condizioni per il rientro in servizio: TEST NEGATIVO
Il lavoratore invierà il referto, anche in modalità telematica, al Datore di Lavoro, per il tramite del Medico Competente, ove nominato.
N.B. La circolare chiarisce che il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento malattia rilasciato dal medico curante.
Lavoratori contatto stretto asintomatico
Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio Medico Curante che rilascia certificazione medica di malattia a meno che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile.
Il rientro in servizio potrà avvenire dopo una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, seguito dall’effettuazione di un tampone molecolare o antigenico con esito negativo.
Condizioni per il rientro in servizio: QUARANTENA di 10 giorni + TEST NEGATIVO (molecolare o antigenico)
Il lavoratore dovrà informare il Datore di Lavoro per il tramite del Medico Competente, ove nominato, della negatività del tampone.
Indicazioni ATS Insubria
Ricordiamo che ATS Insubria il 15 marzo 2021 ha fornito indicazioni aggiornate, a tutti i medici competenti, per la gestione dei contatti di caso positivo confermato o sospetto Variante COVID-19 in Azienda, che di fatto modifica alcune tempistiche relative alla quarantena
Per approfondimenti leggi la nostra news del 23 marzo 2021 “COVID-19 – NUOVE INDICAZIONI ATS Insubria: gestione contatti di caso positivo confermato o sospetto variante COVID-19 in Azienda”
Per approfondimenti
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