INAIL, in data 12 novembre, ha pubblicato un’istruzione operativa che contiene alcune modifiche al modello OT23/25. Modifiche che riguardano solo alcuni interventi:

  • intervento A-1.3: nella documentazione ritenuta probante eliminato il punto d “la descrizione dei dispositivi/robot acquistati
  • intervento A-4.1: nella declaratoria inserito “nel corso dell’anno 2024
  • intervento A-5.1: modificato testo delle note e della documentazione probante per chiarire l’ambito di applicazione dell’intervento
  • intervento B-4: modificato testo dell’intervento inserendo “nel 2024”
  • intervento C-4.3: modificato testo dell’intervento e inserite note per chiarire l’ambito di applicazione dell’intervento.
  • intervento C-4.7: modificato testo della documentazione probante sostituendo “mano-braccio” con “corpo-braccio
  • intervento D-3: modificato testo delle note e della documentazione probante per chiarire meglio le modalità di attuazione dell’intervento.
  • intervento D-6: nelle note eliminato “L’intervento può essere selezionato dalle aziende che hanno una posizione assicurativa relativa al Grande Gruppo 9
  • intervento E-10: nelle note inserito il punto c) per il calcolo del numero minimo di mancati infortuni per aziende con oltre 1000 lavoratori
  • intervento F-8: modificato testo della documentazione probante sostituendo “telecamere” con “barre antistatiche o ionizzanti”.

Ma cos'è il modello OT23?

Il Modello OT23 è il nome del modulo attraverso il quale viene formulata all’INAIL la richiesta di poter accedere ad una riduzione del tasso medio di tariffa per la prevenzione prevista per le aziende più virtuose le quali hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia, come previsto dall’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi, adottate mediante decreto interministeriale il 27 febbraio 2019. Questa riduzione corrisponde a una percentuale stabilita dall’articolo 23 stesso, applicata al tasso medio di tariffa delle categorie di rischio in cui sono incluse le attività dell’impresa.

Oltre alla modifica del 12 novembre, il modello aveva già subito una revisione con la pubblicazione della nota 4182 del 18 aprile 2024 in cui veniva presentato il nuovo modello per il 2025 con l’obiettivo di potenziare ulteriormente le misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali sul posto di lavoro.

La domanda OT23, da presentarsi entro il 28 febbraio 2025, richiede all’azienda di specificare gli interventi effettuati nell’anno 2024.

Questi interventi vengono suddivisi in sei sezioni:

SEZIONE A: Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)

SEZIONE B: Prevenzione del rischio stradale

SEZIONE C: Prevenzione delle malattie professionali

SEZIONE D: Formazione, addestramento, informazione

SEZIONE E: Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative

SEZIONE F: Gestione delle emergenze e DPI

Gli interventi sono classificati come di tipo A o di tipo B a seconda della loro forza ed importanza preventiva. 

Per ottenere la riduzione, l’azienda deve poter dimostrare di aver realizzato almeno un intervento di tipo A o due interventi di tipo B.

Il nuovo modello del 2025 presenta le seguenti novità:

  • 18 nuovi interventi, che riguardano l’installazione di tecnologie all’avanguardia e sistemi di sicurezza.
  • 10 interventi specifici in materia di sicurezza, la cui attuazione nelle imprese consente di beneficiare di una riduzione del tasso medio di tariffa per la prevenzione per 2 o 3 anni, a seconda dell’efficacia preventiva di ciascun intervento. 
  • l’eliminazione dei punteggi assegnati agli interventi; vengono infatti introdotte due sole categorie, A e B basate sull’efficacia preventiva e sul costo dell’intervento. Le aziende possono accedere ai benefici realizzando un intervento di tipo A o due di tipo B, con 39 interventi di tipo A e 33 di tipo B disponibili. 
  • il potenziamento degli interventi di prevenzione per la salute che mira a migliorare la salute dei lavoratori integrando la gestione dei rischi professionali e degli stili di vita, promuovendo pratiche gestionali responsabili. Le azioni comprendono la prevenzione di malattie cardiovascolari, metaboliche, oncologiche e muscolo-scheletriche. 

Quali attività potreste già aver realizzato?

Sicuramente tra le novità più rilevanti e più facilmente realizzabili o che la vostra azienda ha già realizzato nel corso del 2024 vi sono:

Sezione A-1 AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI DI INQUINAMENTO

A-1.1. L’azienda ha acquistato o noleggiato multi-rilevatori portatili per la rilevazione e l’analisi del livello di ossigeno e della concentrazione di gas tossici, esplosivi ed asfissianti negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, ha formato gli addetti all’impiego della strumentazione e ha addestrato i lavoratori all’applicazione della procedura di lavoro appositamente redatta per i casi di superamento dei limiti.

A-1.3. L’azienda ha acquistato uno o più sistemi per l’agevole e sicuro salvataggio di operatori che lavorano in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.

Entrambi gli interventi sono ritenuti di tipo A

Sezione A-2 PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO

A-2.1. L’azienda ha installato, su edifici di cui ha la disponibilità giuridica (di proprietà o per via di un contratto di locazione), ancoraggi fissi e permanenti destinati e progettati per ospitare uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anti caduta.

Intervento di tipo A

Sezione D FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, INFORMAZIONE

D-5. L’azienda ha effettuato attività di formazione nel campo degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e l’addestramento alle azioni di recupero e salvataggio.

Intervento di tipo A

Un'opportunità per fare la differenza!!!

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