Il 30 giugno 2022 è stato siglato il nuovo Protocollo condiviso per i luoghi di lavoro, che sostituisce quello del 06 aprile 2021, in modo tale da agevolare le Imprese nell’adozione dei Protocolli di sicurezza anticontagio in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica, dove vede circolare, nelle ultime settimane, varianti di virus SARS-CoV-2 ad alta trasmissibilità.
Il protocollo in argomento resterà in vigore fino al 31 ottobre 2022, salvo mutamenti significativi del quadro epidemiologico.
Per quanto riguarda i cantieri edili resta in vigore il protocollo specifico “Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri” contenuto nell’Ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022.
Per quanto riguarda il settore pubblico si dovrà far riferimento a quanto contenuto nella circolare n.1/2022 e nella specifica nota pubblicata il 30 giugno 2022
Mascherine FFP2 nei luoghi di lavoro. Abolito l'obbligo delle mascherine chirurgiche
Con il nuovo protocollo anticontagio l’uso delle mascherine chirurgiche va in pensione, mentre resta fisso l’obbligo, per il datore di lavoro, di mettere a disposizione dei lavoratori facciali filtranti di tipo FFP2, individuando particolari gruppi di lavoratori che obbligatoriamente dovranno indossarli, ponendo particolare attenzione ai soggetti fragili.
Dove risulta, a questo punto, obbligatorio l’uso delle FFP2?
Sarà il Datore di Lavoro, anche a seguito di consultazione del Medico Competente, in prima analisi, o del RSPP, a valutare i casi in cui sia necessario l’utilizzo delle FFP2, tutelando quindi la salute di propri lavoratori. I contesti a cui porre maggior attenzione sono:
- ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori (es. uffici, sale riunioni, cucine, spogliatoi,etc.)
- ambienti aperti al pubblico (es. front office, ristoranti, showroom,ect.)
- attività dove non è possibile il mantenimento della distanza di almeno 1 metro fra le persone presenti.
Quali altri aggiornamenti sono previsti nel protocollo?
Il documento riporta aggiornamenti relativi a:
- informazione ai lavoratori e a tutti coloro che intendono far ingresso al luogo di lavoro
- modalità di ingresso ai luoghi di lavoro, dove resta facoltativo il controllo della temperatura corporea
- gestione degli appalti
- pulizia, sanificazione e ricambio dell’aria. No perdiamo le buone abitudini!!! La pulizia giornaliera e la sanificazione periodica sono importanti non solo perchè previsto da protocollo, ma anche per una corretta igiene degli ambienti di lavoro
- precauzioni igieniche personali. Messa a disposizione di detergenti e disinfettanti per le mani e frequente pulizia con acqua e sapone
- gestione degli spazi comuni. Continua ad essere necessario il contingentamento degli spazi comuni, ventilazione continua dei locali e corretta pulizia e sanificazione.
- gestione entrata ed uscita dei dipendenti. Se possibile prevedere ingresso/uscita scaglianato in modo tale da evitare assembramenti nelle zone comuni (es. ingressi, spogliatoi, locali mensa)
- gestione di una persona sintomatica in azienda. Nessuna variazione sostanziale.
- sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS.
- lavoro agile. Si sottolinea come il lavoro agile sia ancora ad oggi uno strumento utile per contrastare la diffusione del virus SARS-Cov-2, soprattutto nei confronti dei lavoratori fragili.
- lavoratori fragili. Il datore di lavoro , sentito il medico competente, dovrà stabilire specifiche misure nei confronti dei lavoratori fragili
Aggiornamento del protocollo: SI o NO?
Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di aggiornare la valutazione dei rischi in caso di avvenuti mutamenti all’interno della propria organizzazione, quindi, visto il protocollo in oggetto e le modifiche che ha apportato , si dovrà provvedere ad una revisione delle nuove disposizioni soprattutto individuando ove sia prescritto l’obbligo di utilizzo dei facciali filtranti FFP2
Ultime 3 News

Dispositivi “uomo a terra”: una tutela concreta per i lavoratori isolati
I dispositivi “uomo a terra” rappresentano una soluzione efficace per garantire la sicurezza dei lavoratori isolati o impegnati in ambienti a rischio. Grazie a funzionalità come rilevazione automatica di caduta o immobilità, pulsante SOS, comunicazione vocale bidirezionale e geolocalizzazione GPS, questi strumenti consentono un intervento tempestivo in caso di emergenza. Oltre a ridurre i tempi di soccorso, aiutano le aziende a rispettare la normativa sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) e possono rientrare tra gli interventi premiati dal modello OT23 INAIL

Lavori in spazi confinati: come cambia la formazione con l’Accordo Stato-Regioni 2025
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 rinnova la formazione per chi lavora in spazi confinati o sospetti di inquinamento, ambienti ad alto rischio caratterizzati da accessi limitati e scarsa ventilazione.
L’obiettivo è uniformare e rendere più efficace la preparazione dei lavoratori, garantendo standard formativi uguali su tutto il territorio nazionale.

Formazione e sicurezza sul lavoro: cosa cambia con il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025
Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 introduce l’obbligo di completare la formazione su salute e sicurezza prima dell’assunzione. Le novità puntano a rendere l’apprendimento più efficace, aderente ai rischi reali e utile a promuovere prevenzione e una gestione aziendale più sicura e sostenibile.

Formazione dei Preposti: tutte le novità del nuovo Accordo Stato-Regioni 2025
Nel 2025 il nuovo Accordo Stato-Regioni rinnova la formazione dei preposti, rendendola più rigorosa e strutturata. Crescono le ore minime, l’aggiornamento diventa biennale e non è più ammesso l’e-learning. MB Safety affianca le aziende con corsi conformi e consulenza mirata per garantire piena aderenza alle norme.

Formazione dei dirigenti: cosa cambia con l’Accordo Stato-Regioni 2025?
Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 aggiorna la formazione dei dirigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riducendo la durata del corso base, introducendo modalità più flessibili (e-learning e videoconferenza) e aggiungendo il modulo “Cantieri” per le imprese del settore edilizio.