Il 2 marzo 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore, come specificato dallo stesso nell’articolo 46, il D.L. 2 marzo 2024 n.19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”. Fra i tanti argomenti trattati all’articolo 29, sostitutivo dell’articolo 27 del “Testo Unico della Sicurezza”, viene introdotto l’obbligo della patente a punti nei cantieri, volta a garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Da quando sarà operativa e come si ottiene?

La patente è un sistema di valutazione a punti in formato digitale, sarà operativa a partire dal 1 ottobre 2024. Per ottenerla bisognerà presentare la domanda attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, potrà essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo, anche attraverso un delegato.

SOGGETTI OBBLIGATI:

Dovranno obbligatoriamente essere in possesso della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a) e indicati nell’Allegato X del “Testo Unico per la sicurezza sul lavoro” (D.lgs. 81/2008).

SOGGETTI ESONERATI:

Sono esonerate le imprese in possesso dell’attestazione SOA (certificazione per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici).

Il legale rappresentante dell’impresa o il lavoratore autonomo per richiederla dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
  • adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;
  • adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
  • possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
  • designazione del responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP).

I punti/crediti:

La patente viene rilasciata con una dotazione iniziale di 30 punti. Ulteriori 30 punti possono essere rilasciati in base alla storicità dell’azienda, e ulteriori 40 punti attribuibili nel tempo per attività, investimenti o formazione, fino ad un max di 100 p.ti.

I crediti potranno essere soggetti a decurtazione commisurate alla gravità di incidenti o violazioni avvenute sul luogo di lavoro, e sarà consentito operare con un credito pari o superiore a 15 punti.

Nell’eventualità che venga raggiunto un valore di punti inferiore a 15, è previsto un sistema di reintegro dei crediti, tramite la partecipazione a corsi di formazione sulla sicurezza, ciascuno dal valore di 5 punti.

Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti che hanno portato al taglio dei crediti, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, fino ad un massimo di 10 crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori decurtazioni.

Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, dovranno verificare il possesso della patente a punti da parte delle imprese in appalto.

Le imprese e i lavoratori autonomi che, essendo privi di patente o in possesso di una patente con meno di 15 crediti, continuano a lavorare in un cantiere temporaneo o mobile si espongono a sanzioni da 6.000 a 12.000 € e saranno esclusi per sei mesi dagli affidamenti di contratti per lavori pubblici.

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