Obbligo di nomina del Consulente ADR per le attività che comprendono la “SPEDIZIONE” di merci pericolose entro il 31.12.2022

Nuovo obbligo normativo. Entro il 31.12.2022 tutte le imprese che effettuano “SPEDIZIONI” di merci oppure di rifiuti sottoposti alla normativa ADR, a prescindere dai quantitativi spediti, hanno l’obbligo di nominare un Consulente per la Sicurezza dei Trasporti di Merci Pericolose su strada.

Normativa di riferimento

Tale scadenza è fissata dal cap. 1.6.1.44 ADR 2019 e ADR 2021 che prevede espressamente che “le imprese che partecipano al trasporto di merce pericolose come speditori e non hanno nominato un consulente per la sicurezza (…) devono provvedere alla sua nomina entro il 31 dicembre 2022”.

L’obbligo nasce dal fatto che il paragrafo 1.8.3.1 dell’edizione 2019 dell’Accordo ADR, per la prima volta, ha aggiunto all’elenco dei soggetti obbligati alla nomina di un Consulente ADR anche la figura, mai presa in considerazione prima, dello “SPEDITORE”, prevedendo nella sua formulazione completa che “ogni impresa la cui attività comporta la spedizione o il trasporto di merci pericolose su strada oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico deve nominare uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati “consulenti”, incaricati di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività”.

Campo di applicazione

Si precisa che tale disposizione si applica a qualunque tipologia di spedizioni (merci e/o rifiuti), a prescindere dal quantitativo, non essendo stata prevista nessuna forma di esenzione: in forza di ciò anche chi spedisce merci in regime di esenzione parziale (1.1.3.6 ADR) o totale (Limited Quantity) è obbligato entro il 31.12.2022 a nominare un Consulente ADR.

Parimenti, anche chi spedisce piccoli quantitativi di rifiuti classificati ADR, per il solo fatto di spedirli deve nominare il Consulente ADR senza nessun tipo di eccezione.

Sono previste sanzioni?

La sanzione amministrativa per la mancata nomina del Consulente ADR è compresa tra € 6.000 e € 36.000 per ogni anno di inadempimento accertato

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