MUD – COMUNICAZIONE RIFIUTI entro l’08 luglio 2023
08 luglio 2023 termine ultimo per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD), relativo ai rifiuti prodotti, smaltiti o gestiti nel corso dell’anno 2022.
Chi sono i soggetti tenuti alla presentazione del MUD?
- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, compreso il trasporto in conto proprio di rifiuti pericolosi (Obbligo di dichiarazione MUD anche per chi svolge attività di trasporto metalli ferrosi iscritti all’Albo in categoria 4 bis)
- commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
- imprese ed enti produttori inziali di rifiuti pericolosi
- imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dal D.Lgs 152/2006 articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g))
- I Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi.
Chi, invece, è esentato dalla presentazione del MUD?
(esclusivamente per i rifiuti NON pericolosi):
- i soggetti che effettuato attività di trasporto in conto proprio dei propri rifiuti non pericolosi
- le imprese e gli enti con numero di dipendenti uguale o inferiore a 10, che producono rifiuti non pericolosi derivanti da:
- lavorazioni industriali
- lavorazioni artigianali
- fanghi derivanti dalla potabilizzazione delle acque
- fanghi derivanti dalla depurazione delle acque e abbattimento fumi
- le imprese che esercitano attività di demolizione o costruzione (solo per rifiuti NON pericolosi)
- le imprese che esercitano attività di commercio e servizio (solo per rifiuti NON pericolosi)
Secondo l’art.96 Legge n. 221 del 28 dicembre 2015, le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile e i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01 (saloni di barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (istituti di bellezza) e 96.09.02 (Attività di tatuaggio e piercing) assolvono all’obbligo di presentazione del MUD attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto.
Sono previste sanzioni in caso di ritardo o mancata presentazione del MUD?
Sì.
Sono previste sanzioni per il ritardo nella presentazione MUD o per la sua mancata presentazione, così come descritto nell’art 258 comma 1 del D.lgs 152/06, in particolare:
- La presentazione entro 60 giorni dalla scadenza comporta sanzioni da euro 26,00 a euro 160,00
- La presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l’omessa dichiarazione e la dichiarazione incompleta o inesatta, comporta sanzioni amministrativa da euro 2.000,00 a euro 10.000,00