Il nuovo decreto in materia di formazione antincendio

Il D.M. 02 settembre 2021, che è entrato ufficialmente in vigore il 04 ottobre 2022, ha abrogato e sostituito il D. M. 10/03/1998, senza stravolgerlo, introducendo nuovi criteri per la formazione antincendio.

Resta in capo al Datore di Lavoro, per la gestione della sicurezza antincendio (GSA), la scelta e successiva nomina degli addetti. Ciò avverrà previa determinazione delle caratteristiche dei luoghi di lavoro, che identificheranno il livello di rischio dell’azienda, permettendo così di individuare il corretto livello di formazione del personale antincendio.

Quali sono le novità introdotte?

Novità importanti introdotte dal decreto sono:

  • Modifiche sulla classificazione del rischio di incendio nei luoghi di lavoro che passa dalla denominazione di Basso, Medio, Alto a Livello 1, Livello 2, Livello 3;
  • aggiornamento della formazione avrà cadenza ALMENO quinquennale;
  • obbligo per tutti i livelli di rischio (anche il livello 1), di effettuare durante la formazione o l’aggiornamento, prove pratiche di spegnimento su appositi focolai con l’utilizzo di estintori e prova pratica di utilizzo di naspi, idranti con successiva erogazione d’acqua.

Termini di aggiornamento della formazione pregressa...

Tutti coloro i quali hanno effettuato la formazione antincendio prima del 04 ottobre 2017, dovranno effettuare un aggiornamento entro il 04 ottobre 2023, secondo i criteri previsti dalla nuova normativa.

Per chi, invece, ha effettuato la formazione o l’aggiornamento dopo il 04 ottobre 2017, dovrà partecipare ad un corso di aggiornamento entro 5 anni dalla data di effettuazione della formazione o aggiornamento.

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