Il nuovo valore limite di esposizione professionale
La sostituzione dell’allegato XLIII del D.lgs 81/08 con modifica del valore limite di esposizione professionale dell’inquinante polveri di legno duro (D.Lgs. n.44/2020 in attuazione della direttiva (UE) 2017/2398), ha portato il valore limite a 3 mg/m3 a titolo transitorio, rispetto al precedente limite pari a 5 mg/m3: a partire dal 17 gennaio 2023 tale limite sarà ridotto a 2 mg/m3 (applicabile a tutte le polveri in miscela, anche quando le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno).
A titolo esclusivamente semplificativo e non esaustivo, si considerano come legno duro, le essenze di:
acero, betulla, faggio, noce, pioppo, ciliegio, teak, palissandro, ebano, mogano, frassino, castagno, afrormosia; come legno tenero le essenze di abete, cedro, cipresso, larice, pino, abete di douglas, helmock (stralcio da elenco pubblicato nel volume 62 IARC (1995) Wood Dust and Formaldehyde). I legni compensati, i truciolati, possono essere ritenuti teneri, ma solo se il produttore dichiara, sotto la propria responsabilità, che sono realizzati con legni non appartenenti all’elencazione dei legni duri.
Aggiornamento valutazione del rischio cancerogeno
Le Aziende che, nel proprio ciclo di produzione, eseguono lavorazioni meccaniche su materiale ‘legno duro’, devono verificare la necessità di aggiornare la propria valutazione del rischio cancerogeno attestando la conformità al nuovo limite di esposizione professionale (applicabile dal gennaio 2023), anche mettendo eventualmente in atto tutte le procedure necessarie per garantirne il rispetto.
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