Chiarimenti in materia di Obbligo di Nomina del Consulente ADR per le attività di SPEDIZIONI

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha diramato una Circolare inerente la prossima estensione del regolamento ADR anche agli speditori.
La Circolare riporta indicazioni molto importanti inerenti le esenzioni di applicazione per questi nuovi soggetti.

Chiarimenti MIT in merito alla nomina del consulente ADR

In data 21.12.2022 è stata emanata dalla Divisione 3 della Direzione Generale per la Motorizzazione Civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la nota esplicativa prot U.0040141 relativa ai casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR.

A tal fine si evidenzia che le imprese che spediscono merci e/o rifiuti in quantitativi inferiori ai limiti di esenzione parziale (1.1.3.6 ADR) o in regime di limited quantity (3.4 ADR) non hanno l’obbligo di nominare un Consulente ADR.

Nello specifico, in riferimento al cap. 1.1.3.6 ADR, i limiti sono i seguenti:

Categoria di trasporto

Quantità massima per unità di trasporto (kg/lt)

Esempi

0

0

 

1

20

 

2

333

UN 1950 (Bombolette spray)

UN 3291 (potenzialmente infetti)

3

1000

UN 3082 (Olio esausto o emulsioni)

UN 3077 (Filtri olio)

UN 2794 (Batterie al piombo)

4

illimitata

UN 3509 (Imballaggi vuoti non bonificati)

Si ricorda che tali limiti sono da intendersi per spedizione e per singolo rifiuto: se si cumulano più rifiuti ADR in un’unica spedizione occorre effettuare delle conversioni per le quali si rimanda alla valutazione di un Consulente ADR.

Si evidenzia infine che la formazione del personale coinvolto nella gestione delle merci pericolose rimane obbligatoria: a tal fine verranno comunicate le date programmate per il 2023.

Eventuali necessità di valutazioni ad-hoc potranno essere oggetto di specifica ed accurata attività di Audit da parte di MB Safety.

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