Nel marzo 2026 è stata introdotta una novità importante per tutte le aziende che utilizzano il lavoro agile (smart working).
Non si tratta di una rivoluzione normativa, ma di un cambiamento molto concreto: un obbligo già esistente diventa oggi effettivamente vincolante, perché collegato a sanzioni.
La Legge 11 marzo 2026 n. 34 ha infatti inserito nel D.Lgs. 81/08 il nuovo art. 3 comma 7-bis, rafforzando il tema della sicurezza per i lavoratori che operano al di fuori dei locali aziendali.
Un obbligo che esisteva già (ma che ora cambia peso)
L’obbligo di fornire un’informativa ai lavoratori in smart working non è una novità essendo già previsto dall’art. 22 della Legge 81/2017.
La differenza è che, fino ad oggi, la mancata consegna di questo documento non comportava sanzioni dirette. Con la modifica del 2026, questo approccio non è più sostenibile.
Dal 7 aprile 2026, la mancata consegna dell’informativa diventa sanzionabile e rientra a pieno titolo nel sistema degli obblighi del D.Lgs. 81/08.
Cosa deve fare oggi il datore di lavoro
La norma è chiara: il datore di lavoro deve garantire la sicurezza anche quando il lavoratore opera da casa o in altri luoghi non sotto il suo controllo diretto.
Questo obbligo viene assolto attraverso la consegna di un’informativa scritta che deve:
- essere fornita a tutti i lavoratori in lavoro agile;
- essere consegnata anche al RLS;
- avere una cadenza almeno annuale;
- essere aggiornata quando cambiano le condizioni di lavoro.
Non basta quindi aver predisposto il documento anni fa: deve essere mantenuto vivo, coerente con l’organizzazione aziendale e con gli strumenti realmente utilizzati.
Non solo un documento ma uno strumento di prevenzione
È importante chiarire un punto: l’informativa non è un semplice documento formale.
Serve a trasferire al lavoratore indicazioni concrete per lavorare in sicurezza fuori dall’azienda, dove il datore di lavoro non può intervenire direttamente sugli ambienti.
Proprio per questo, la normativa richiama anche la responsabilità del lavoratore, che è tenuto a cooperare e ad applicare le misure ricevute.
I principali rischi nel lavoro agile
I rischi legati allo smart working sono spesso sottovalutati perché meno “visibili” rispetto a quelli presenti in azienda, ma non per questo meno rilevanti.
L’informativa deve affrontare in modo chiaro aspetti come:
- Utilizzo prolungato di videoterminali (postura, affaticamento visivo);
- Idoneità degli ambienti domestici;
- Sicurezza degli impianti elettrici;
- Corretta gestione delle attrezzature;
- Rischio incendio;
- Condizioni di lavoro in ambienti outdoor o pubblici.
Perché questa novità è importante?
La modifica normativa non introduce nuovi obblighi sostanziali, ma cambia il modo in cui devono essere gestiti.
Il lavoro agile viene definitivamente riconosciuto come parte integrante del sistema di sicurezza aziendale, con obblighi chiari e verificabili.
In altre parole: non è più un tema “gestionale” o organizzativo, ma un aspetto di salute e sicurezza a tutti gli effetti.
Cosa consigliamo alle aziende
Se avete lavoratori in smart working, è opportuno verificare subito:
- Se l’informativa è presente;
- Se è aggiornata alla nuova normativa;
- Se viene consegnata correttamente (anche al RLS);
- Se esiste una tracciabilità della consegna.
Intervenire ora significa evitare sanzioni immediate, criticità future e, soprattutto, garantire una reale tutela dei lavoratori.
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